In data 16 dicembre 2024, con il Decreto n. 84, questa Procura regionale ha delegato al
Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Aosta lo svolgimento
di indagini finalizzate alla verifica circa la sussistenza di eventuali ipotesi di responsabilità
amministrativa nell’ambito del fascicolo istruttorio n. I00032/2022.
L’attività istruttoria è sorta dal deposito di una Annotazione della Guardia di Finanza
avvenuto in data 28 giugno 2022, nella quale – già a suo tempo – si è notiziata questa A.G.
contabile dell’esistenza di un potenziale danno erariale, causato dal mancato adeguamento
tariffario dell’Attività di Libera Professione Intramuraria da parte dell’A.U.S.L. regionale.
In proposito giova ricordare che l’Attività di Libera Professione Intramuraria consente al
personale medico di esercitare, fuori dall’orario di lavoro, prestazioni sanitarie utilizzando
strutture ambulatoriali e diagnostiche dell’A.U.S.L., a fronte del pagamento da parte del
paziente di un corrispettivo, in linea con opportuni tariffari, approvati dalla stessa Azienda
sanitaria, nel rispetto dei principi previsti dalle norme nazionali vigenti.
Tra gli obiettivi da perseguire possono essere sinteticamente individuati lo snellimento
delle liste d’attesa e l’incremento dell’offerta delle attività istituzionali, con conseguente
accrescimento dell’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, senza oneri aggiuntivi per lo
stesso, al fine ultimo di assicurare risposte più adeguate ai bisogni di salute della
popolazione.
Gli interventi del legislatore, che hanno contribuito a definire la disciplina nel corso degli
anni, hanno mantenuto un forte profilo di aderenza agli obiettivi citati, creando una solida
impalcatura normativa, la quale prevede che l’A.L.P.I. possa essere autorizzata a condizione
che:
- non comporti un incremento delle liste di attesa per l’attività istituzionale;
- non contrasti o pregiudichi i fini istituzionali del S.S.N. e regionale;
- non contrasti o pregiudichi gli obiettivi aziendali;
- non comporti per ciascun dipendente una produttività superiore a quella assicurata per
l’attività istituzionale, ovvero un impegno orario superiore al 50% di quello di servizio.
Sotto il profilo contabile, la gestione da parte delle AA.SS.LL. delle attività svolte in regime
di Intramoenia prevede la predisposizione di una contabilità separata – necessariamente in
equilibrio economico-finanziario, con copertura integrale dei costi diretti e indiretti – che
non presenti disavanzo (perdita).
All’esito delle attività investigative è risultato che, tanto i bilanci previsionali, quanto quelli
consuntivi dell’A.L.P.I., in riferimento alle annualità 2019-2020-2021, presentavano
sistematicamente un disavanzo (perdita), in violazione di numerose disposizioni normative
(art. 1 comma 4 lett. c), Legge 3 agosto 2007, n. 120; art. 5 commi 1 e 2, DPCM 27 marzo 2000;
artt. 162-169, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; art. 1 comma 1 Legge di Bilancio 24 dicembre
2012, n. 243).
Inoltre, le risultanze hanno fatto emergere un’ulteriore problematica circa la mancata
previsione dei costi, poiché i bilanci previsionali difettavano delle voci relative ai costi
diretti e indiretti, che, seppur consistenti, sono comparse solo nei consuntivi, in violazione
dei principi di trasparenza e veridicità contabile. Le perdite registrate dall’attività LPI sono
risultate in violazione della normativa regolante la materia, in quanto tale disavanzo veniva
coperto da risorse pubbliche che, anziché destinarle al finanziamento dell’attività di tipo
privatistico svolta dal proprio personale medico presso i locali AUSL, avrebbero potuto
essere destinate a garanzia dei servizi alla collettività svolti in regime ordinario.
Le tariffe dell’ALPI, secondo le vigenti normative nazionali, devono essere remunerative di
tutti i costi e calcolate sulla base dei seguenti parametri: onorario del sanitario o dell’équipe;
costo per il personale di supporto (infermieristico e tecnico); costi aziendali; costi generali;
imposte e tasse, compresa IRAP; quota fondo di perequazione; quota per interventi di
prevenzione e/o riduzione liste di attesa (Decreto Balduzzi, L. 189/2012).
L’attività d’indagine di questa Procura e della Guardia di Finanza ha visto il vaglio di circa
n.190 posizioni di medici esercenti l’A.L.P.I. e, per il triennio di riferimento 2019/2021, di
una massa monetaria così composta: 9.763.680 Euro di ricavi e 11.176.879,31 Euro di costi.
La somma, quindi, dei valori che avrebbe reso possibile la chiusura in disavanzo dei tre
bilanci di esercizio per l’A.L.P.I. è calcolata in 1.413.199,31 Euro, scomposta come di seguito
riportato:
- per l’anno 2019 è stato registrato un disavanzo di bilancio di importo pari a 498.226,81
Euro; - per l’anno 2020 è stato registrato un disavanzo di bilancio di importo pari a 882.558,00
Euro; - per l’anno 2021 è stato registrato un disavanzo di bilancio di importo pari a 32.414,50
Euro.
La Procura regionale della Corte dei conti per la Valle d’Aosta, ritenuti esaustivi gli
accertamenti conclusi dalla Guardia di Finanza, ha provveduto ad emettere il 5 novembre
2025 l’invito a dedurre, cioè l’atto con il quale si contesta l’esistenza di un danno erariale nei
confronti dei soggetti ritenuti responsabili e, successivamente, a depositare un atto di
citazione innanzi la competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che ha fissato
l’udienza di discussione del prossimo 23 settembre 2026, iscrivendo il giudizio al numero
1043.
Sono stati convenuti in giudizio un totale di 25 persone, che includono tutti i componenti
del nucleo di monitoraggio ALPI dell’Azienda sanitaria, i direttori generali, amministrativi
e sanitari che si sono avvicendati nel periodo 2018-2021, il presidente ed i componenti del
collegio sindacale dell’azienda ed, infine, il dirigente responsabile della S.C.
“Programmazione, bilancio e controllo di gestione”.
A costoro è stato chiesto di rifondere l’importo complessivo di € 1.413.199,91, oltre interessi
ed accessori di legge, a titolo di colpa omissiva gravissima, ripartito nella misura del:
- 40% a carico dei direttori generali e/o commissari dell’ASL per gli anni 2019, 2020 e 2021,
in misura proporzionale alla durata in carica; - 15% a carico dei direttori amministrativi per gli anni 2019, 2020 e 2021, in misura
proporzionale alla durata in carica; - 15% a carico del dirigente responsabile pro-tempore della S.C. “Programmazione, Bilancio
e controllo di gestione” - 15% a carico dei componenti del collegio sindacale per gli anni 2019, 2020 e 2021, quota
ripartita in pari misura internamente all’organo collegiale e proporzionalmente alla durata
in carica; - 15% a carico dei componenti del nucleo interno di vigilanza per gli anni 2019, 2020 e 2021,
quota ripartita in pari misura internamente all’organo collegiale e proporzionalmente alla
durata in carica.
A fronte dell’obbligo giuridico di tenere una contabilità ALPI separata in equilibrio, in cui i
costi non fossero mai superiori ai ricavi, il management dell’ASL (direttore generale e
direttore amministrativo) ha approvato e riversato, sul bilancio aziendale prima e su quello
regionale poi, una contabilità nella quale le tariffe ALPI sono rimaste per diversi anni ferme
e non adeguate all’andamento incrementale dei costi delle prestazioni, secondo quanto
ricostruito nelle investigazioni della Guardia di Finanza.
Il mancato adeguamento è stato avallato dal comportamento inerte tanto del collegio
sindacale dell’ASL, quanto del direttore della struttura complessa aziendale denominata
“Programmazione, Bilancio e controllo di gestione”; parimenti hanno omesso e trascurato i
propri doveri di impulso e controllo all’obbligatorio procedimento di revisione delle tariffe
i componenti dell’apposito nucleo di monitoraggio dell’ASL, previsto dal regolamento ALPI
approvato dall’azienda.
Le condotte poste in essere hanno avuto tutte natura omissiva essendo state tralasciate
quelle doverose attività di monitoraggio e controllo dell’andamento della contabilità
separata LPI che avrebbero dovuto condurre ad avviare il procedimento di revisione delle
tariffe, anche questo normato in maniera puntuale dalla legislazione statale e regionale,
dagli atti aziendali e dal regolamento ALPI.
Tali comportamenti inerti, per le rispettive quote, hanno determinato, in concorso tra loro,
un danno erariale pari agli importi di disavanzo dell’ALPI fissati negli anni 2019, 2020 e
2021, riversati definitivamente prima nei bilanci aziendali approvati dalla Giunta regionale
e poi in quello della stessa Regione Valle d’Aosta.

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